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PUBBLICATA LA DELIBERA ARERA PER LA RIDUZIONE DEGLI EXTRA-PROFITTI

PUBBLICATA LA DELIBERA ARERA PER LA RIDUZIONE DEGLI EXTRA-PROFITTI 

Continuano le novità per le rinnovabili. ARERA ha infatti pubblicato la Delibera 21 giugno 2022, 266/2022/R/eel che attua la norma cosiddetta “Taglia extra-profitti” introdotta dall’ art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 (Sostegni ter) e poi modificata dall’art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (Antifrodi).

Tale norma ha introdotto, per il periodo 1 febbraio – 31 dicembre 2022, un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete da alcune tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.

La norma individua gli impianti di produzione a cui si applicano le nuove misure, nel dettaglio:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (per quest’ultimo ad eccezione degli impianti che beneficiano dell’incentivo di tipo feed in tariff);
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, inclusi gli impianti non incentivati che cedono l’energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto.

Si specifica poi che l’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 non si applica ai sistemi di accumulo, tra cui gli impianti idroelettrici di pompaggio, qualora l’energia elettrica immessa derivi esclusivamente da precedenti prelievi di energia elettrica dalla rete.

La norma definisce il prezzo di riferimento per ciascuna zona di mercato:

Immagine1

Il GSE provvederà a calcolare la differenza tra il prezzo di riferimento sopracitato e il prezzo di mercato dell’energia elettrica definito come il prezzo zonale orario, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022, il prezzo indicato nei medesimi contratti.

Nel caso in cui tale differenza risulti positiva, il GSE erogherà il relativo importo al produttore, viceversa nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglierà o provvederà a richiedere al produttore l’importo dovuto.

Nell’ipotesi in cui il titolare di un impianto FV incentivato in 2° Conto Energia situato in Emilia-Romagna abbia stipulato, prima del 27 gennaio 2022, un contratto per la vendita dell’energia elettrica ad un prezzo fisso di 100 €/MWh, il produttore sarà tenuto a versare al GSE 42 €/MWh per tutta l’energia immessa in rete dall’impianto nel periodo da febbraio a dicembre 2022.

UNO SGUARDO ALLA DELIBERA…

Da un punto di vista operativo, la Delibera prevede che:

– entro il 10 luglio 2022, il GSE chieda ai produttori rientranti nell’ambito di applicazione della norma le informazioni necessarie per l’applicazione della stessa. I produttori che ritengono di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis e che non ricevono nessuna comunicazione dal GSE entro il 10 luglio 2022 sono comunque tenuti a darne evidenza al GSE;

– entro il 10 agosto 2022, i produttori dichiarino al GSE, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dall’1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, le informazioni richieste relative ad ogni impianto, nello specifico:

  • la presenza o meno di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
  • se tali contratti sono collegati, o meno, all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia elettrica;
  • i corrispondenti volumi contrattuali;
  • le formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti. Nei casi in cui tale prezzo è quantificabile ex ante, la dichiarazione include anche il valore del medesimo.

– entro ottobre 2022, avvenga la prima regolazione delle partite economiche da parte del GSE, in modo cumulato per l’insieme dei mesi da febbraio ad agosto 2022.

Successivamente, la regolazione delle partite economiche viene effettuata su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita; il GSE prevede altresì una regolazione a conguaglio delle partite economiche da effettuare entro il mese di maggio 2023 sulla base dei dati a consuntivo.

Il GSE, a partire dal mese di ottobre 2022 e, a seguire, ogni mese fino all’effettuazione dei conguagli, trasmette all’Autorità una rendicontazione in merito allo stato di attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22.

BIT, come presidio specialistico del settore, prosegue nell’impegno di informare tempestivamente le Banche convenzionate sulle importanti novità normative che impatteranno in modo rilevante sugli investimenti, e per cui emerge sempre di più l’importanza di una consulenza mirata e competente e della Due Diligence sui progetti FER.

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