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AL VIA IL PEGNO ROTATIVO PER I PRODOTTI DOP E IGP

AL VIA IL PEGNO ROTATIVO PER TUTTI I PRODOTTI DOP E IGP 

Non più soltanto formaggi e prosciutti Dop. Il pegno rotativo è ora esteso a tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica, compresi vini e liquori.

La pubblicazione in Gazzetta (la 215 del 29 agosto) del decreto delle Politiche agricole del 23 luglio, sblocca le misure di accesso al credito previste dal Cura Italia a sostegno della filiera agroalimentare. Lo strumento utilizzato è quello del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine: una forma di garanzia già nota al comparto delle eccellenze agroalimentari (in particolare formaggi e prosciutti) e che il Cura Italia ha allargato anche ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose Doc e Docg (il Mipaaf precisa che dal decreto sono esclusi i cosiddetti prodotti “atti a divenire”).  L’obiettivo delle misure è fornire un sostegno alle imprese colpite dal crollo dei consumi in bar e ristoranti, nei mesi del lockdown.

Quello agroalimentare, sottolinea la Coldiretti, è un tesoro diffuso lungo tutta la Penisola particolarmente apprezzato a livello internazionale che fa gola anche alle banche interessate ad investire nella qualità e nel valore del made in Italy. Il pegno rotativo, precisa la Coldiretti, è infatti esteso dalla legge a tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine per supportare le attività aziendali necessari alla ripresa in una situazione in cui l’emergenza Covid ha tagliato il 10% dei consumi alimentari degli italiani nel 2020. Le specialità alimentari, spiega la Coldiretti, possono essere date in pegno, a decorrere dal giorno in cui sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento in cambio di prestiti che vengono incassati mantenendo la proprietà del prodotto, che può essere sostituito senza ulteriori stipulazioni. Una forma di finanziamento innovativa particolarmente adatta, precisa la Coldiretti, per alimenti che chiedono tempo per completare il ciclo produttivo come ad esempio l’invecchiamento dei vini, la stagionatura dei formaggi o l’affinamento dei salumi.

Nel 2020 la Coldiretti stima in Italia una riduzione di ben 24 miliardi della spesa a tavola ma anche una diffusa difficoltà nelle esportazioni agroalimentari che hanno determinato spesso un aumento delle scorte di magazzino che ora possono essere date in garanzia per consentire il superamento della crisi. L’Italia, conclude la Coldiretti, è leader europeo nell’agroalimentare di qualità con 305 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola che sviluppano un valore di 16 miliardi di euro.

COME FUNZIONA 

Come già scritto, il pegno riguarda prodotti caratterizzati da un lungo ciclo produttivo e per i quali si rende necessaria una rigorosa schedatura. L’elemento centrale è il registro, in cui il creditore dovrà annotare le caratteristiche del bene, secondo un dettagliato fac simile (che si trova allegato al provvedimento) e sotto la supervisione di un notaio. Nel caso di vino e olio – prodotti con obbligo di registrazione nel Sian – il debitore potrà procedere alla registrazione delle caratteristiche tecniche direttamente nel registro telematico, che dovrà essere sempre visibile al creditore in sede contrattuale. L’elenco delle caratteristiche con obbligo di indicazione – che potrà essere aggiornato con decreto del capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (Icqrf) – è ampio: dalla tipologia al quantitativo da utilizzare quale pegno, dall’indicazione del recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso e’ stoccato, al lotto. Dovrà essere indicato e comunicato all’Istituto di credito anche ogni spostamento di prodotto.

Lo strumento del pegno utilizzato è definito non possessorio (il prodotto resta nella disponibilità del soggetto che, pertanto, può continuare a utilizzarlo) e rotativo: si realizza attraverso la sostituzione dei prodotti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal decreto. Questo significa che le garanzie del credito potranno essere trasferite in capo a nuove partite di prodotto, liberando quelle fornite precedentemente.

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