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ENTRO IL 31 MARZO APERTURA REGISTRI IMPIANTI A BIOGAS FINO A 300 KW

ENTRO IL 31 MARZO APERTURA REGISTRI IMPIANTI A BIOGAS FINO A 300 KW

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito l’Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016. L’Addendum integra il documento originale con le disposizioni in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art.1).

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha stabilito che agli impianti di biogas di potenza elettrica ≤300 kW è data la possibilità di continuare ad accedere agli incentivi secondo le “vecchie” modalità e tariffe previste dal Dm 23 giugno 2016.

Nello specifico, il documento contiene:

  • i requisiti e le modalità necessari per l’accesso agli incentivi
  • il regolamento per l’iscrizione al Registro
  • le novità e modifiche in termini di richiesta ed erogazione degli incentivi
  • il periodo di applicazione delle disposizioni

Così come previsto dalla legge di bilancio 2019, il GSE pubblicherà il bando per l’iscrizione al Registro entro il 31 marzo 2019. Il Gestore dei servizi energetici, inoltre, informa che con con un successivo avviso verrà comunicata l’apertura del portale informatico FER-E necessario alla presentazione delle richieste di iscrizione al Registro e all’accesso agli incentivi.

MODALITA’ DI ACCESSO E REQUISITI

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 100 kW possono accedere direttamente agli incentivi del Decreto o previa ammissione in posizione utile nelle graduatorie del Registro, in questo caso tuttavia l’iscrizione al Registro in posizione utile determina il venire meno del diritto all’accesso diretto. Gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino a 300 kW possono accedere agli incentivi esclusivamente previa ammissione in posizione utile nelle graduatorie del Registro.

L’accesso agli incentivi per gli impianti iscritti al Registro è riconosciuto a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’Amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nella graduatoria. Sono esclusi dal predetto requisito gli impianti iscritti al Registro dal Decreto (di cui al Bando pubblicato il 20 agosto 2016) nonché quelli aventi diritto all’accesso diretto sulla base del Decreto stesso.

Fatte salve suddette condizioni possono accedere agli incentivi gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

Il comma 954 prevede la possibilità di accesso agli incentivi per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • gli impianti siano “facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola (e/o) di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile”. Il Soggetto Responsabile deve essere un imprenditore agricolo, una società agricola o un consorzio costituito da due o più imprenditori e/o società agricoli/e.
  • gli impianti siano alimentati “per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto”. Il requisito ricorre nel caso in cui l’impianto sia alimentato per almeno l’80% in peso da sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1A del Decreto e/o da prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1B del Decreto e per l’eventuale quota restante, da “colture di secondo raccolto”; il Soggetto Responsabile deve attestare questo tramite autodichiarazione coerente con il piano di coltivazione contenuto nel relativo fascicolo aziendale e con il titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Secondo quanto previsto dal Decreto ai fini dell’accesso alla tariffa prevista per i sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1A gli impianti devono comunque essere alimentati per almeno il 70% in peso da detti sottoprodotti.

L’intera biomassa di alimentazione dell’impianto deve in tutti i casi provenire esclusivamente da allevamenti o coltivazioni di terreni di proprietà del Soggetto Responsabile o dei soggetti consorziati.

  • sia effettuato l’”autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali”. Nella relazione tecnica as-built deve essere fornita evidenza delle modalità di alimentazione delle utenze termiche dei processi aziendali i cui fabbisogni devono essere soddisfatti mediante l’autoconsumo del calore recuperato dall’impianto di produzione elettrica, in ogni caso, almeno del calore recuperato dal circuito “jacket” e dal circuito “after cooler” o “charge cooler”.

REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE AL REGISTRO

Entro il 31 marzo 2019 il GSE pubblica, 10 giorni prima dell’apertura del Registro, il bando recante i termini, criteri e modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione. Il Registro resta aperto per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 30 giorni dalla data di chiusura.

Il comma 955 prevede un limite di costo annuo pari a 25 milioni di euro. Il GSE rende noto nel bando il contingente di potenza disponibile equivalente al suddetto limite di costo.

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, fino ad eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando, i criteri di priorità:

  1. impianti localizzati in tutto in parte in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;
  2. impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al comma 954;
  3. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli impianti ammessi a registro sono soggetti al termine di 31 mesi per l’entrata in esercizio e all’eventuale riduzione di tariffa dello 0,5% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di 6 mesi.

RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Per ciò che riguarda i dettagli sulla richiesta agli incentivi occorre consultare le Procedure, tuttavia l’Addendum fa alcune specifiche su determinati paragrafi (es. 3.1. 3.1.2, 3.4.4, 3.4.6, 3.4.7).

PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Gli incentivi possono essere riconosciuti:

  • agli impianti con accesso diretto che entrino in esercizio entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo dell’art.24, comma 5, del Dlgs 28/2011, finalizzato all’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas, a condizione che per gli stessi sia presentata istanza di accesso agli incentivi entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in esercizio e comunque entro 30 giorni dal predetto termine;
  • agli impianti ammessi in posizione utile nel Registro che entrino in esercizio entro il termine di 37 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria a condizione che per gli stessi sia presentata istanza di accesso agli incentivi entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in esercizio e comunque entro 30 giorni dal predetto termine.

Resta fermo il limite di costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno previsto dall’articolo 3 del Decreto.

IL SUPPORTO DI BIT SPA ALLO SVILUPPO DEL BIOGAS

BIT SPA, technical advisor nei settori delle 3 “A” (agricoltura, agroalimentare, ambiente) sostiene lo sviluppo del settore del biogas attraverso la valutazione dei progetti.

Si evidenzia l’opportunità per le Banche in aree con aziende a vocazione zootecnica (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia in particolare) di realizzare impieghi volti a favorire la realizzazione di nuovi impianti a biogas, che come dimostrato, migliorano le performance aziendali e contribuiscono a diminuire gli impatti ambientali degli allevamenti.

Le filiere maggiormente interessate al nuovo decreto sono:

  • agricola e biogas (con numerose esperienze di BIT SPA nella valutazione di progetti);
  • FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e compostaggio per la fornitura dei sottoprodotti necessari alla realizzazione e funzionamento degli impianti.

 In particolare BIT mette a disposizione le proprie competenze per:

  • formazione alle Banche sulle opportunità degli incentivi;
  • confronto preliminare su iniziative progettuali;
  • due diligence tecnico-economica ed amministrativa dei progetti;
  • valutazione e analisi fattibilità;
  • opportunità di creare sinergie con gli operatori del settore per la realizzazione dell’iniziativa.

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