La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’articolo 5 del decreto-legge Agricoltura (DL 63/2024), che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone a destinazione agricola. La sentenza n. 127, depositata il 16 luglio, chiude — almeno sul piano costituzionale — una delle questioni più dibattute del settore energetico degli ultimi anni.
Il ragionamento della Corte
Il procedimento trae origine da quattro ordinanze di rimessione del TAR Lazio, che aveva sollevato dubbi di incostituzionalità sulla norma. La Consulta li ha respinti tutti, precisando che il divieto non riguarda la totalità degli impianti solari in agricoltura, bensì esclusivamente quelli con moduli posati direttamente sul suolo. Restano pertanto ammessi gli impianti agrivoltaici, caratterizzati da pannelli sopraelevati che permettono la prosecuzione delle attività colturali e pastorali sottostanti — una distinzione ora codificata anche nel DL 175/2025, che ha riformato il Testo Unico FER.
La Corte ha riconosciuto l’assenza di una definizione normativa precisa di “moduli collocati a terra”, ma ha ritenuto tale lacuna compensata dalla finalità chiara della disciplina: contenere il consumo di suolo agricolo e tutelare la continuità produttiva dei terreni. Ha inoltre ribadito che classificare urbanisticamente un’area come agricola — indipendentemente dal suo utilizzo effettivo — risponde a un’esigenza di certezza giuridica che non può cedere a elementi fattuali variabili.
Le perplessità degli operatori e dei legali
La pronuncia non ha convinto del tutto gli addetti ai lavori. Diversi esperti legali rilevano che il ragionamento della Corte si basa su una concezione astratta della vocazione agricola del suolo, ignorando la realtà di vaste superfici formalmente classificate come agricole ma di fatto abbandonate o improduttive, che difficilmente torneranno a svolgere funzioni colturali. Una normativa più selettiva — capace di distinguere tra terreni effettivamente attivi e terreni marginali — avrebbe forse garantito un equilibrio migliore tra tutela del suolo e obiettivi di decarbonizzazione.
Sul piano delle conseguenze pratiche, c’è chi sottolinea come la sentenza segni una netta inversione di tendenza nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, rafforzando di fatto anche la tenuta dell’art. 11-bis del Testo Unico FER. Il fotovoltaico convenzionale a terra esce ridimensionato, lasciando come unica alternativa percorribile l’agrivoltaico avanzato.
I numeri che il settore porta sul tavolo
Dal mondo imprenditoriale arriva una critica più diretta: gli impianti a terra occupano oggi appena lo 0,05% del territorio nazionale, e anche centrando l’obiettivo dei 57 GW previsti da REPowerEU si arriverebbe a un’incidenza massima dello 0,2%, a fronte di circa 4 milioni di ettari di terreni agricoli già in stato di abbandono. Un sacrificio, secondo molti operatori, sproporzionato rispetto al rischio reale di compromissione del suolo.
Cosa cambia in pratica
La sentenza stabilizza il quadro normativo generale, ma non elimina tutte le incertezze applicative: la nozione di “moduli collocati a terra” resta affidata all’interpretazione di amministrazioni e giudici. Rimangono inoltre operative le deroghe previste dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021, che consente il fotovoltaico a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore.
Il messaggio che arriva al mercato è chiaro: l’agrivoltaico è oggi l’unica strada pienamente percorribile sulle aree agricole. Molti operatori chiedono ora al legislatore un intervento che aggiorni i criteri normativi sulla base dei dati reali sul consumo di suolo, abbandonando una logica che, a loro avviso, rischia di compromettere gli impegni europei sulla transizione energetica.




