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ECCO COME FUNZIONERA' IL NUOVO FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

ECCO COME FUNZIONERA’ IL NUOVO FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Da lunedì 20 maggio alle ore 12.00 è possibile presentare le domande di agevolazione online sulla piattaforma di Invitalia. Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FEE), finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica Amministrazione, prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato e/o la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento.

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, istituito con il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 per l’attuazione della direttiva dell’Unione Europea sull’efficienza energetica e disciplinato dal decreto del MiSE del 22 dicembre 2017, potrà contare su uno stanziamento complessivo di 310 milioni di euro – di cui 185 già impegnati – previsto al 31 dicembre 2020. Il Fondo potrà essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni non profit, nonché con le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Ripartizione finanziaria

Il fondo, di natura rotativa, si articola in due sezioni:

  • per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, pari al 30% delle risorse disponibili, di cui il 30% riservato agli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento e raffrescamento;
  • per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato pari al 70% delle risorse disponibili, di cui il 20% riservato agli interventi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Tipologia di interventi e soggetti beneficiari

Queste risorse andranno a finanziare interventi su edifici, impianti e processi produttivi realizzati dalle imprese, comprese le ESCo (Energy Service Company), e dalla Pubblica Amministrazione e a integrare gli strumenti di incentivazione dedicati al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

In particolare, gli interventi sostenuti dal Fondo dovranno riguardare – per le imprese – la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali e la realizzazione o l’ampliamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti. Le concessioni di garanzie su singole operazioni di finanziamento, per capitale e interesse, fino all’80%.

Il finanziamento agevolato è per un importo non superiore al 70% dei costi (si veda lo schema qui sotto):

tabella 1

È previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

Per quanto riguarda invece la Pubblica Amministrazione, sono ammessi gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, degli edifici di proprietà della PA e degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare (si veda lo schema qui sotto).

fondo-eff-energetica_PA

Per le imprese (che dovranno soddisfare diversi requisiti, come quello di essere costituite da almeno due anni) è richiesta la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo pari all’importo non coperto dalle agevolazioni possibili (almeno il 15% in forma di mezzi propri).

Nel caso di imprese aggregate o associate le agevolazioni sono concesse con le stesse modalità (sola garanzia o solo finanziamento o garanzia e finanziamento) a ognuna delle imprese beneficiarie. In caso di richiesta di garanzia, le imprese si avvalgono di un’unica banca che rivestirà il ruolo di soggetto richiedente.

Anche le PA devono garantire la copertura finanziaria dell’investimento non coperto da agevolazioni.

Settori non ammessi

Non sono ammissibili gli aiuti concessi a imprese operanti:

  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • in attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
  • nel settore del Trasporto e Magazzinaggio qualora acquistino veicoli o parti di esso per il trasporto merci su strada.

Costi ammissibili

Tra i costi ammissibili, le consulenze connesse al progetto di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, la direzione dei lavori, i collaudi, gli studi di fattibilità, la progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, le attestazioni di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili.

Il fondo copre inoltre i costi relativi alle apparecchiature, agli impianti, ai macchinari e ad attrezzature varie, inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti.

Ammessi, infine, i costi connessi agli interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie, inclusi gli interventi di mitigazione del rischio sismico qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico, e alle infrastrutture specifiche, comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas e del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.

Costi non ammissibili:

  • beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
  • macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • spese di funzionamento, spese notarili, quelle relative a imposte, tasse o scorte;
  • consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario;
  • spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 €, suscettibili di singola autonoma utilizzazione.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Gestione del Fondo e valutazione dei progetti

A gestire il Fondo sarà Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni potranno presentare le domande di agevolazione, compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica resa disponibile sul sito di Invitalia. Non sarà possibile – sottolinea il MiSE – presentare più di una domanda per il medesimo progetto di investimento prima dell’esito della prima istanza di accesso.

Di seguito tutta la modulistica per la presentazione della domanda: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee/modulistica

La valutazione delle domande avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria e seguirà un triplo iter.

Invitalia verificherà, infatti, la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, la validità e fattibilità tecnica dell’intervento e la solidità economico-patrimoniale dei potenziali soggetti beneficiari in relazione alla possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto di investimento e alla restituzione del finanziamento agevolato e del finanziamento garantito.

Compreso nella procedura di gestione del fondo, anche il monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti, come previsto dall’articolo 24 del decreto sul Fondo Efficienza.

Entro il 1 aprile di ogni anno Invitalia invierà all’ENEA le informazioni raccolte sugli interventi ammessi alle agevolazioni nell’anno precedente a quello in corso, al fine di stimare il risparmio energetico generabile.

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede il mantenimento del Fondo per il periodo 2021-2030 con una previsione di incremento della dotazione finanziaria di 80 milioni di euro l’anno.

LE BCC E BIT PER LO SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Le BCC possono presentare domanda per conto delle ESCo e delle imprese ed integrare gli importi non coperti dal Fondo.

Le BCC possono offrire consulenza e finanza ad imprese ed ESCo per:

  • integrazione importo finanziamento;
  • presentazione domanda agevolazioni Invitalia;
  • organizzazione incontri territoriali volti a favorire l’informazione e l’aggregazione dei soggetti interessati.

BIT SPA, dal canto suo offre:

  • Formazione per le BCC del GBCI per sviluppo attività di sostenibilità;
  • Piano di lavoro, eventi ed incontri per coinvolgere stakeholders del territorio;
  • Offerta energia verde con Consorzio BCC Energia;
  • Realizzazione di audit e diagnosi energetiche (BIT Energia);
  • Studi di fattibilità per interventi di efficientamento e/o integrazione con fonti rinnovabili e calcolo dei tempi di ritorno dell’investimento;
  • Possibilità di esecuzione degli interventi in modalità ESCo con contratti “Energy Performance Contract” (BIT Energia).

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