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IL DL SEMPLIFICAZIONI E’ LEGGE: LE NOVITA’ IN TEMA DI ENERGIA

IL DL SEMPLIFICAZIONI E’ LEGGE: LE NOVITA’ IN TEMA DI ENERGIA

Quando è emerso che l’emergenza Covid tra i suoi effetti ne avrebbe potuto avere anche uno positivo (finalmente il Governo avrebbe affrontato il nodo delle “semplificazioni”), tra i settori che hanno guardato con grande speranza all’iniziativa governativa, uno dei più entusiasti era quello delle fonti rinnovabili.

È infatti sempre più evidente che il vero ostacolo allo sviluppo delle fonti rinnovabili e pulite non è tanto la riduzione degli incentivi, ma piuttosto quello delle procedure autorizzative.

In questo contesto è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Semplificazioni. Tra le disposizioni più importanti del provvedimento, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, quelle per il settore della green economy e ambiente. Il Decreto contiene in particolare, importanti novità in materia di snellimento burocratico per il fotovoltaico.

Procedure semplificate

Uno dei capitoli cardine del Dl Semplificazioni è l’articolo 56, recante disposizioni in materia di interventi su progetti o im­pianti alimentati da fonti di energia rinno­vabile. Le norme presentate hanno l’obiettivo di sem­plificare gli interventi sulle installazioni verdi con un occhio di riguardo alla tecnologia fotovoltaica. Nel dettaglio l’articolo interviene in merito alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli interventi di ammodernamento su im­pianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante-in­tervento. Con la norma proposta si introduce la di­chiarazione di inizio lavori asseverata, ana­loga alla CILA a patto che gli interventi siano a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Il testo precisa che questi lavori non sono sottoposti a valutazioni am­bientali e paesaggistiche, né al­l’acquisizione di atti di assenso.

Il passaggio in Senato ovviamente ha arricchito il Decreto di un ampio numero di emendamenti, alcuni dei quali riguardano direttamente le misure sull’energia, art.56 in primis. A spiegarne i contenuti è il senatore Gianni Girotto (M5S) il quale afferma: “I lavori delle Commissioni 1a e 8a del Senato si sono conclusi con l’approvazione di diversi emendamenti al DL Semplificazione, da me presentati, che introducono rilevanti novità a sostegno del settore dell’innovazione tecnologica in ambito energetico e aggiungono tasselli importanti al processo di decarbonizzazione del Paese”. A partire dall’ampliamento della sopracitata semplificazione anche alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati “sulle coperture di fabbricati rurali, a uso produttivo e residenziali”.

Non solo. “Segnaliamo anche il riconoscimento dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici che saranno realizzati sulle cave e le discariche (che fino ad ora non era previsto)”, prosegue Girotto.

Fotovoltaico su cave e discariche in aree agricole

Gli impianti fotovoltaici su discariche chiuse e ripristinate e cave esaurite potranno avere gli incentivi statali anche se realizzati su aree agricole. Lo prevedono diversi emendamenti approvati dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Si accoglie così la richiesta di diverse associazioni del fotovoltaico, rimuovendo un ostacolo che ha frenato la partecipazione del FV ad aste e registri del Fer 1, il dm 4 luglio 2019.

Come noto, infatti, l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) vieta l’accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole. Ma molte cave e discariche abbandonate sono classificate come aree agricole e dunque precluse dai bandi del Fer 1, che pure in teoria vogliono favorire proprio le installazioni su questi siti brownfield. Gli emendamento approvati (56.21 testo 2, Arrigoni – Lega, 56,60 di De Petris – Leu e l’identico 56.61 di Girotto (M5S) intervengono appunto sull’articolo 65 decreto 1/2012 stabilendo che l’esclusione dagli incentivi degli impianti su terreni agricoli (dal testo del 56.21) “non si applica (…) agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni”.

Verifica e controlli impianti FER

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto una novità alla disciplina sanzionatoria che regola i controlli per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile modificando portata e presupposti per l’esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell’ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

Il comma 3 dell’art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011 è stato modificato con l’introduzione dell’inciso secondo il quale, prima di poter disporre la decadenza, il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela previsti dal richiamato art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ad oggi l’articolo recita così: “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità’ l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità’ della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà.”

GSE che, per poter dichiarare la decadenza e richiedere la restituzione delle somme erogate, dovrà ora non solo riscontrare la violazione della normativa prevista per l’accesso e il mantenimento degli incentivi, ma al contempo verificare la ricorrenza dei seguenti elementi:

  1. il decorso di un termine non superiore a diciotto mesi dal momento in cui i produttori sono stati ammessi agli incentivi;
  2. la sussistenza di un interesse prevalente rispetto alla lesione del diritto del produttore di cui deve essere fornita motivazione.

Su tali presupposti sembrerebbero, dunque, introdotte nell’assetto regolatorio, che disciplina dal 2016 le procedure del GSE, le valutazioni dei principi di proporzionalità e adeguatezza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Proroga restituzione Tremonti Ambiente

Un altro emendamento approvato al Senato proroga al 31 dicembre 2020 la scadenza entro la quale chi non vuole perdere gli incentivi in conto energia deve restituire il beneficio fiscale previsto dalla Tremonti Ambiente. Il termine, già scaduto, era stato fissato dal 124/2019 dell’ottobre scorso, allo scorso 30 giugno.

Semplificazioni per le batterie

La norma modificata prevede che i sistemi di accumulo elettrochimico da esercitare in combinato o meno con impianti a rinnovabili siano approvati con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal ministero dello Sviluppo economico, secondo disposizioni specifiche se l’impianto rinnovabile è ancora da realizzare.

Si modifica così il testo originario del dl che stabiliva l’iter di autorizzazione degli accumuli solo connessi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già esistenti.

Inoltre, gli accumuli sono autorizzati con procedura di modifica se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente. E ancora, con procedura abilitativa semplificata comunale se l’impianto a rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

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