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DECRETO ENERGIA, LE NOVITA’ PER LE FER IN GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO ENERGIA, LE NOVITA’ PER LE FER IN GAZZETTA UFFICIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale del n.287 del 9 dicembre 2023 è stato pubblicato il Dl 9 dicembre 2023, n. 181 che contiene “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il Decreto Energia contiene molte novità interessanti per le FER che proveremo a riassumervi nella seguente newsletter. Nel testo vi sono misure che permettono agli energivori di realizzare impianti a fonti rinnovabili grazie ad anticipi dal GSE, c’è il fondo  per le Regioni ideato per compensare gli impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee e tanto altro.

L’art.1, tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie prevede che gli Enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).  A tal proposito è previsto un meccanismo che il Mase dovrà definire con un decreto entro 60 giorni il quale permetterà alle imprese a forte consumo di energia elettrica (comprese nell’elenco sopra citato) di realizzare impianti FER chiedendo al GSE di anticipare per tre anni “una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie”. Le imprese energivore potranno realizzare i progetti anche attraverso forme di aggregazione o PPA. La misura interessa impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici nuovi oltre 1 MW di potenza, oppure che effettuino repowering per un incremento di potenza di almeno 1 MW e che dovranno entrare in esercizio entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto con il GSE salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

L’art.4 fa riferimento alla costituzione di un fondo da 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2032 che sarà destinato alle regioni con lo scopo di compensare gli impatti ambientali e territoriali causati dall’installazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee. Questo fondo sarà creato grazie ai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, ma dovranno contribuire anche i titolari di impianti. Infatti, tutti gli impianti oltre 20 kW, esclusi idroelettrici e geotermici, autorizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, dovranno elargire un contributo di 10 euro per ogni kW di potenza dell’impianto, da versare per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Con decreto del Mase, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e i criteri di riparto tra le Regioni delle risorse tenendo conto del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti.

Ai produttori da bioliquidi viene dedicato l’art.5 il quale stabilisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto. Il nuovo incentivo sarà definito dal Mase entro centoventi giorni. Fino alla data di entrata in operatività del meccanismo, agli impianti a bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti (articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

All’art.8 è invece dedicato alle misure per lo sviluppo della filiera degli impianti eolici galleggianti in mare volte a creare un polo strategico nazionale per la progettazione, la produzione e l’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per l’eolico offshore. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Mase pubblicherà un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee.

Interessante per ciò che riguarda un possibile maggior coordinamento tra Terna e Pubblica Amministrazione in tema di permitting e connessioni di rete è l’art.9 dove si prevede che Terna realizzi un portale tramite il quale Mase, Mic e Regioni potranno consultare informazioni su interventi di sviluppo della rete e richieste di connessione. Sempre nel medesimo articolo c’è spazio per alcune semplificazioni per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti funzionali ai progetti Pnrr.

Nel decreto c’è anche, all’art.12, il registro delle tecnologie per il fotovoltaico che sarà formato e tenuto da Enea, e in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

L’art. 13 rifinanzia con 200 milioni per il 2024 il Fondo italiano per il clima.

Per ultimo, nella parte “energia”, ma non per ordine di importanza, l’art.14 che prevede lo slittamento al 10 gennaio per le tanto attese aste per i 4,5 milioni di clienti che si trovano nel mercato tutelato dell’energia. La data fissata dalla bozza di decreto firmata dal Consiglio dei ministri era prevista per l’11 dicembre.

Altre norme che può essere interessante approfondire, riguardano:

  • art.2 che prevede un’estensione del meccanismo del gas release.
  • art.3 che porta novità sulle di concessioni geotermoelettriche.
  • art.6 che prevede semplificazioni per realizzare condensatori ad aria presso centrali esistenti.
  • art.7 il quale concerne lo stoccaggio geologico della CO2.
  • art.10 che stanzia oltre 97 milioni per i progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esclusi dai fondi Pnrr.

Al di là di quanto indicato nel testo del decreto e che vi abbiamo riportato “alla lettera” sulla base del testo del Decreto, ci riserviamo di analizzare con calma i contenuti dello stesso per valutare come influenzerà il futuro delle rinnovabili in Italia e, alla luce della complessità di questi temi e dei continui cambiamenti, sembra sempre più necessario il supporto di BIT nei finanziamenti e nella valutazione tecnica ed economica degli investimenti.

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