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OLTRE TREDICI MILIONI PER L'EFFICIENTAMENTO DELLE PMI

OLTRE TREDICI MILIONI PER L’EFFICIENTAMENTO DELLE PMI 

Il Veneto ha pubblicato il Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle PMI relativo al POR FESR 2014-2020, Asse 4 Azione 4.2.1. : “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive”.
Il presente Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 13.346.990,56.

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) che esercitino esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato B al Bando.

Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti 3 fasi:

Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi all’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.
Ai fini del Bando possono essere presentate diagnosi energetiche ante intervento eseguite a partire dal 19 luglio 2016, tuttavia, saranno considerate ammissibili a contributo esclusivamente le spese per le diagnosi energetiche eseguite a partire dal 1° gennaio 2019; a tali fini fa fede la data di redazione della diagnosi.

Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite i seguenti interventi che devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi di cui alla fase 1 e avviati successivamente alla data della diagnosi stessa, a pena di decadenza del contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso:

a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto;

b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto;

c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico);

d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;

e) interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.)

f) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili;

g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.);

h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all’autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento. Tali interventi sono ammissibili solamente nell’ambito di un progetto di efficientamento energetico che comprenda anche uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a g) e che comporti, con esclusivo riferimento ai suddetti interventi di cui alle lettere da a) a g), un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh. Pertanto, gli interventi di cui alla presente lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile.

Il sopracitato requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso, alternativamente:

a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;

b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 10 maggio 2022.

Spese ammesse:

  • Costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spesedi montaggio e allacciamento;
  • Costi relativi a lavori edilizi e impiantistici strettamente connessi al programma di investimenti;
  • Spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento eseguite a partire dal 1°/1/2019 e post-intervento (massimo 5.000 Euro ciascuna);
  • Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica (massimo 10.000 Euro);
  • Premi versati per le garanzie relative alla fideiussione (nel caso in cui il Beneficiario intenda avvalersi dell’anticipo).

L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile.

L’agevolazione è concessa:

  • nel limite massimo di euro 150.000 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000;
  • nel limite minimo di euro 24.000 corrispondenti a una spesa rendicontata ammessa a contributo pari a euro 80.000.

Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000.

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 15 aprile 2020, fino alle ore 17:00 del 10 settembre 2020.

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